MIFID II

Informativa al pubblico

Introduzione

Nell’ambito della direttiva MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II), l’informativa al pubblico riveste un ruolo fondamentale nella promozione della trasparenza e nella protezione degli investitori sui mercati finanziari.

MiFID II impone alle società di investimento e agli intermediari finanziari di fornire una serie di informazioni chiare e trasparenti al pubblico, inclusi gli investitori al dettaglio, per consentire loro di prendere decisioni informate e consapevoli.

Di seguito alcuni punti chiave relativi all’informativa al pubblico :

1. Informativa sui prodotti finanziari: Le società di investimento devono fornire informazioni dettagliate sui prodotti finanziari che offrono, comprese le caratteristiche del prodotto, i rischi associati, le spese e le commissioni, nonché eventuali limiti di liquidità o altre restrizioni.

2. Informativa sui servizi di investimento: Le società di investimento devono informare i clienti sui diversi servizi di investimento disponibili, inclusi i servizi di esecuzione degli ordini, la gestione dei portafogli e il consulente in investimenti finanziari.

3. Divulgazione dei costi e delle commissioni: Le società di investimento sono tenute a divulgare in modo chiaro e trasparente tutti i costi e le commissioni associati ai servizi di investimento e ai prodotti finanziari offerti. Ciò include le commissioni di transazione, le spese di gestione, i costi di custodia e eventuali altre commissioni pertinenti.

4. Rischio e adattabilità: Le società di investimento devono fornire informazioni sui rischi associati ai prodotti finanziari e ai servizi offerti, nonché sull’adattabilità di tali prodotti e servizi alle esigenze e agli obiettivi specifici dei clienti.

5. Informativa sui mercati: Le società di investimento devono informare i clienti sui mercati finanziari su cui operano, comprese le caratteristiche dei mercati, le regole di negoziazione, i requisiti di liquidità e qualsiasi altra informazione rilevante.

6. Informativa pre e post-negoziazione: Le società di investimento devono fornire informazioni pre-negoziazione e post-negoziazione ai clienti, comprese le condizioni di esecuzione degli ordini, i prezzi e i volumi negoziati, nonché qualsiasi altra informazione rilevante per l’esecuzione degli ordini.

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Best Execution

La Best Execution è un principio fondamentale all’interno della direttiva MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II), che è stata introdotta nell’Unione Europea per regolare i mercati finanziari e migliorare la trasparenza e la protezione degli investitori.

La Best Execution, o “miglior esecuzione”, richiede che le società di investimento eseguano gli ordini dei clienti al “miglior” prezzo possibile, considerando vari fattori come prezzo, costo, velocità di esecuzione, probabilità di esecuzione e liquidità.

Di seguito alcuni punti chiave relativi alla Best Execution nel contesto di MiFID II:

1. Obligo di ottenere il miglior risultato possibile:   Le società di investimento hanno l’obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il “miglior risultato possibile” per i loro clienti quando eseguono ordini. Ciò significa che devono considerare una serie di fattori, come prezzo, costo, velocità di esecuzione, dimensione e natura dell’ordine, nonché le condizioni generali del mercato.

2. Politica di esecuzione degli ordini:  Le società di investimento devono adottare e applicare una politica di esecuzione degli ordini che delinei come intendono ottenere il miglior risultato possibile per i clienti. Questa politica deve essere divulgata ai clienti e periodicamente revisionata per garantire che rimanga efficace e aggiornata.

3. Monitoraggio e revisione:  Le società di investimento devono monitorare regolarmente l’efficacia della loro politica di esecuzione degli ordini e apportare eventuali aggiornamenti o modifiche necessarie. Devono anche tenere registri dettagliati delle esecuzioni degli ordini e di tutte le misure adottate per ottenere il miglior risultato possibile.

4. Rapporti ai clienti:  Le società di investimento devono fornire ai propri clienti informazioni trasparenti sulle esecuzioni degli ordini, compresi i dettagli su prezzo, costo, volume e luogo di esecuzione. Questo consente ai clienti di valutare se l’esecuzione dell’ordine è stata effettuata conformemente alla politica di esecuzione degli ordini della società.

5. Ricerca e selezione dei luoghi di esecuzione:  Le società di investimento devono effettuare una ricerca continua per identificare i luoghi di esecuzione che offrono i migliori risultati per i clienti. Questi possono includere piattaforme di trading, borse, sistemi di trading multilaterali (MTF) e sistemi organizzati di negoziazione (OTF).

In sintesi, la Best Execution nell’ambito di MiFID II mira a garantire che le società di investimento agiscano nel miglior interesse dei loro clienti quando eseguono ordini, cercando il miglior risultato possibile in termini di prezzo e condizioni di esecuzione.

E’ possibile trovare maggiori informazioni sul sito CONSOB