MiFID II ed informativa al pubblico

Nell'ambito della direttiva MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II), l'informativa al pubblico riveste un ruolo fondamentale nella promozione della trasparenza e nella protezione degli investitori sui mercati finanziari.

MiFID II impone alle società di investimento e agli intermediari finanziari di fornire una serie di informazioni chiare e trasparenti al pubblico, inclusi gli investitori al dettaglio, per consentire loro di prendere decisioni informate e consapevoli.

Di seguito alcuni punti chiave relativi all'informativa al pubblico:

1. Informativa sui prodotti finanziari: Le società di investimento devono fornire informazioni dettagliate sui prodotti finanziari che offrono, comprese le caratteristiche del prodotto, i rischi associati, le spese e le commissioni, nonché eventuali limiti di liquidità o altre restrizioni.

2. Informativa sui servizi di investimento: Le società di investimento devono informare i clienti sui diversi servizi di investimento disponibili, inclusi i servizi di esecuzione degli ordini, la gestione dei portafogli e il consulente in investimenti finanziari.

3. Divulgazione dei costi e delle commissioni: Le società di investimento sono tenute a divulgare in modo chiaro e trasparente tutti i costi e le commissioni associati ai servizi di investimento e ai prodotti finanziari offerti. Ciò include le commissioni di transazione, le spese di gestione, i costi di custodia e eventuali altre commissioni pertinenti.

4. Rischio e adattabilità: Le società di investimento devono fornire informazioni sui rischi associati ai prodotti finanziari e ai servizi offerti, nonché sull'adattabilità di tali prodotti e servizi alle esigenze e agli obiettivi specifici dei clienti.

5. Informativa sui mercati: Le società di investimento devono informare i clienti sui mercati finanziari su cui operano, comprese le caratteristiche dei mercati, le regole di negoziazione, i requisiti di liquidità e qualsiasi altra informazione rilevante.

6. Informativa pre e post-negoziazione: Le società di investimento devono fornire informazioni pre-negoziazione e post-negoziazione ai clienti, comprese le condizioni di esecuzione degli ordini, i prezzi e i volumi negoziati, nonché qualsiasi altra informazione rilevante per l'esecuzione degli ordini.

In sintesi, l'informativa al pubblico sotto MiFID II mira a garantire che gli investitori ricevano informazioni chiare, accurate e tempestive sui prodotti finanziari e sui servizi di investimento offerti, consentendo loro di prendere decisioni informate e consapevoli sulle loro attività di investimento.

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