La best execution nella gestione dei patrimoni

La Best Execution è un principio fondamentale all'interno della direttiva MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II), che è stata introdotta nell'Unione Europea per regolare i mercati finanziari e migliorare la trasparenza e la protezione degli investitori.
La Best Execution, o "miglior esecuzione", richiede che le società di investimento eseguano gli ordini dei clienti al "miglior" prezzo possibile, considerando vari fattori come prezzo, costo, velocità di esecuzione, probabilità di esecuzione e liquidità.
Di seguito alcuni punti chiave relativi alla Best Execution nel contesto di MiFID II:

1. Obbligo di ottenere il miglior risultato possibile: Le società di investimento hanno l'obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il "miglior risultato possibile" per i loro clienti quando eseguono ordini. Ciò significa che devono considerare una serie di fattori, come prezzo, costo, velocità di esecuzione, dimensione e natura dell'ordine, nonché le condizioni generali del mercato.

2. Politica di esecuzione degli ordini: Le società di investimento devono adottare e applicare una politica di esecuzione degli ordini che delinei come intendono ottenere il miglior risultato possibile per i clienti. Questa politica deve essere divulgata ai clienti e periodicamente revisionata per garantire che rimanga efficace e aggiornata.

3. Monitoraggio e revisione: Le società di investimento devono monitorare regolarmente l'efficacia della loro politica di esecuzione degli ordini e apportare eventuali aggiornamenti o modifiche necessarie. Devono anche tenere registri dettagliati delle esecuzioni degli ordini e di tutte le misure adottate per ottenere il miglior risultato possibile.

4. Rapporti ai clienti: Le società di investimento devono fornire ai propri clienti informazioni trasparenti sulle esecuzioni degli ordini, compresi i dettagli su prezzo, costo, volume e luogo di esecuzione. Questo consente ai clienti di valutare se l'esecuzione dell'ordine è stata effettuata conformemente alla politica di esecuzione degli ordini della società.

5. Ricerca e selezione dei luoghi di esecuzione: Le società di investimento devono effettuare una ricerca continua per identificare i luoghi di esecuzione che offrono i migliori risultati per i clienti. Questi possono includere piattaforme di trading, borse, sistemi di trading multilaterali (MTF) e sistemi organizzati di negoziazione (OTF).

In sintesi, la Best Execution nell'ambito di MiFID II mira a garantire che le società di investimento agiscano nel miglior interesse dei loro clienti quando eseguono ordini, cercando il miglior risultato possibile in termini di prezzo e condizioni di esecuzione.

E' possibile trovare maggiori informazioni sul sito CONSOB

SEDE LEGALE E UFFICI

Brunetta d’Usseaux & C. S.I.M. S.p.A.

Via Fieschi 1/22   16121   Genova   Italy

C.F./P.IVA 03806550103

  +39 010290041

 backoffice@www.brunettasim.it

Informativa sulla privacy